NORMATIVA PER L’INABILITA’ NEGLI ENTI LOCALI.

NORMATIVA  PER L’INABILITA’ NEGLI ENTI LOCALI.

L’INABILITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE ALLA MANSIONE.    L’inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del DPR 3/1957.Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. Questo tipo di infermità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui l’amministrazione non possa adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.

REQUISITI SANITARI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO.   Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:    1) riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;    2) almeno 15 anni servizio 14 anni, 11 mesi e 16 giorni per i dipendenti dello Stato art. 42 DPR 1092/1973 almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico art. 52 DPR 1092/1973. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio 19 anni, 11 mesi e 16 giorni ai sensi dell’articolo 7, co. 1 lettera b della legge 379/1955.   3)  risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità

IL PROCEDIMENTO: La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l’ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.

Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

L’INABILITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO   Si tratta di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico articolo 129 DPR 3/1957. Anche in tal caso non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

REQUISITI SANITARI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO. Per ottenere l’inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa; 2) almeno 15 anni servizio 14 anni, 11 mesi e 16 giorni sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico art. 52 DPR 1092/1973.   3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973.

PROCEDIMENTO. La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità al proficuo lavoro, l’ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE:  In entrambi i casi i criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Il conseguimento della prestazione risulta, inoltre, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L’INABILITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA’: Dal 1° gennaio 1996 l’art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/1984 anche al pubblico impiego. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu’ grave, tale da determinare una “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della prestazione pensionistica Circolare Inpdap 57/1997.

Procedimento. La prestazione è erogabile solo a domanda da parte dell’interessato. La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all’ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l’ultimo servizio.   Il certificato medico, a firma del proprio medico curante, deve essere obbligatoriamente redatto secondo il modello allegato 1 al Decreto Ministeriale 187/97.

Ricevuta la domanda, l’ente: 1) dispone l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell’interessato può essere disposta la visita domiciliare; 2) ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.

CALCOLO DELLA PRESENTAZIONE:  A differenza dei due precedenti trattamenti l’importo della pensione in questione viene calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla quale però viene riconosciuto una maggiorazione virtuale che determina il vantaggio di poter conseguire un assegno piu’ elevato. In sostanza la contribuzione viene incrementata virtualmente tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia per chi è nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995); oppure sino al compimento del sessantesimo anno di età per i lavoratori che sono nel sistema misto e contributivo entro un massimo di 40 anni di contributi. 

LIQUIDAZIONE. La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

Da ricordare inoltre che tale prestazione, è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero. In linea generale la pensione può essere richiesta anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, dato che sono richiesti almeno tre anni di contributi nell’ultimo quinquennio, l’istanza in sostanza non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell’attività lavorativa.

 

 

 

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