INDENNITÀ DI FREQUENZA PER I MINORI: COS’È, A CHI SPETTA

Quando un figlio minorenne affronta difficoltà nello sviluppo, nell’apprendimento, nella
comunicazione oppure necessita di percorsi terapeutici e riabilitativi, molte famiglie non
sanno che esiste una tutela economica specifica chiamata “Indennità di Frequenza”.
È una prestazione economica assistenziale erogata dall’INPS, prevista dalla Legge n.
289/1990, destinata a favorire l’inserimento scolastico sociale e riabilitativo dei minori con
disabilità, anche se ancora oggi, molti genitori non conoscono questa prestazione.

Va precisato anche che esistono ancora alcuni dei dubbi sul chiaro sostegno della patologia
assistita dall’Inps.
Per aver diritto dell’assegno di frequenza non vengono calcolati i redditi dei genitori, non
serve la legge 104/92, non e’ obbligatoria avere una invalidità pari al 100%, ma basta
essere iscritti all’ anno scolastico, oppure all’asilo nido.

L’indennità di frequenza e’ una prestazione economica
riconosciuta ai minori con meno di 18 anni quando la Commissione Medico Legale
dell’Inps riconosce specifici requisiti sanitari, reddituali e amministrativi.
Per poter essere riconosciuti bisogna avere questi requisiti: Frequenza scolastica o
dell’asilo, formazione e inserimento sociale, trattamenti terapeutici, riabilitazione, percorsi
finalizzati allo sviluppo dell’autonomia e delle capacità relazionali.
L’assegno di frequenza versato dall’Inps non e’ un rimborso delle spese sostenute dal
minore e dai genitori, ma una indennità mensile riconosciuta quando sussistono le
condizioni fisiche psichiche e motorie previste per legge.

Per il riconoscimento dell’assegno di frequenza e quindi della prestazione erogata dall’Inps, deve emergere durante la visita in Commissione Competente, una delle seguenti condizioni: Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; La perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, alle frequenze di 500, 1.000 e 2.000 hertz.
Inoltre per ottenere l’indennità di frequenza non serve il 100% di invalidità: nei minori
infatti, non viene utilizzata la valutazione medico legale o la riduzione della capacità
lavorativa prevista per gli adulti, ma viene valutata la presenza delle difficoltà previste dalla
normativa.
Una semplice diagnosi non determina automaticamente l’assegno di frequenza.
Non a caso la Medicina Legale valuta concretamente il disabile, il suo quadro funzionale,
soprattutto sulla base della documentazione sanitaria presentata.

In via di massima, durante la valutazione del minore, a titolo puramente esemplificativo,
potrebbero essere valutate delle situazioni riguardanti: Disturbi dello spettro autistico, i
disturbi specifici dell’apprendimento.

Il quadro concreto consente di ritenere soddisfatto il requisito medico-legale delle difficoltà persistenti previsto dalla legge, sulla base della complessiva documentazione funzionale, i disturbi del linguaggio e della comunicazione, disturbi del neuro sviluppo, la disabilità intellettiva o ritardo dello sviluppo, le difficoltà motorie, l’ipoacusia o altre condizioni uditive rilevanti, patologie neurologiche,
malattie genetiche o rare, condizioni che comportano la necessità di percorsi terapeutici o
riabilitativi.


Certamente questi esempi non costituiscono automaticamente il diritto all’indennità, ma
deve essere valutata individualmente sulla base delle effettive difficoltà quotidiane,
funzionali attraverso la documentazione esibita.
Poi non dimentichiamo che la prestazione, il suo requisito fondamentale che dà il diritto
economico, è collegato alla frequenza effettiva delle strutture o dei percorsi previsti dalla
normativa i quali possono essere:
Asili nido, scuole pubbliche o private comunque parificate di ogni ordine e grado, centri di
formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, centri
ambulatoriali, diurni o semiresidenziali specializzati nel trattamento terapeutico nella
riabilitazione o nel recupero. I percorsi terapeutici e riabilitativi assumono rilievo le
strutture individuate dalla disciplina applicabile.

Pertanto una terapia privata non dà automaticamente diritto all’indennità dell’assegno di
frequenza soltanto perché esiste una fattura o una relazione. Una visita specialistica
occasionale non equivale necessariamente alla frequenza di un percorso terapeutico o
riabilitativo. Un generico centro estivo non è automaticamente equiparabile a un centro
terapeutico o riabilitativo.
Deve essere valutata e considerata la natura della struttura, le caratteristiche del
percorso sostenuto dal minore, l’effettiva frequenza e la documentazione disponibile.
La frequenza deve quindi essere reale e documentabile. La sola iscrizione, senza
effettiva partecipazione, non è sufficiente. La semplice frequenza del nido, naturalmente,
non è sufficiente, pertanto va allegato e riconosciuto anche il requisito sanitario previsto
dalla normativa.

Un’assenza occasionale non comporta automaticamente la perdita della prestazione.
Questo principio è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
467/2002 e successivamente recepito dall’INPS.

Gli importi del reddito del minore e il mensile dell’assegno di frequenza per il 2026:
L’mporto mensile dell’assegno di frequenza e’ di euro 340,71. Limite di reddito personale
annuo del minore: 5.852,21 euro. La Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025
conferma entrambi i valori.

Naturalmente per recepirla, non si considera il reddito dei genitori come requisito
reddituale dell’indennità di frequenza. Non si considera il reddito complessivo della famiglia, non e’ richiesto uno specifico Isee familiare per ottenere questa prestazione,
mentre l’Isee può essere necessario per altre prestazioni.


Esiste anche una maggiorazione qualora ricorrano gli specifici requisiti previsti. L’articolo
70, comma 6, della Legge n. 388/2000 prevede una maggiorazione che può riguardare
anche i titolari di indennità di frequenza. La maggiorazione e’ di 10,33 euro mensili per un
totale di euro 351,04 euro
L’indennità di frequenza può essere corrisposta per un massimo di 12 mensilità
nell’anno.
Il pagamento comunque, è collegato al periodo di effettiva frequenza del minore. Non è
quindi automatico il mensile dell’assegno per 12 mesi ogni anno e l’indennità base non
prevede una tredicesima mensilità.
Normalmente l’assegno viene versato da ottobre a giugno e quindi, la sospensione dello
stesso da luglio a settembre. La ripresa del versamento dell’assegno a ottobre viene
riavviata con un semplice certificato scolastico o asilo nido, (anche con autocertificazione)
o su carta stampata sella scuola o asilo da inviare all’Inps il quale di nuovo riprenderà il
versamento dell’assegno di frequenza.

Il pagamento per alcuni minori potrebbe proseguire anche nei mesi estivi qualora il
minore continui effettivamente a frequentare un percorso terapeutico o riabilitativo idoneo
secondo la normativa.
Ad esempio: Per la logopedia. la psicomotricità, la fisioterapia, i percorsi riabilitativi per
disturbi del neurosviluppo. Trattamenti presso centri pubblici o privati convenzionati.
Non è sufficiente dichiarare genericamente che il bambino continua una terapia e il
percorso assistenziale, dove essere effettivamente frequentato e documentato e svolto
presso una struttura rientrante tra quelle previste.
Non e’ necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile o una nuova
ricostituzione sia per il rinnovo dell’anno scolastico o asilo o altro, come invece e’
necessario richiedere ogni anno all’Inps la richiesta del prolungamento dell’assegno di
frequenza per i successivi mesi di luglio agosto e settembre.
Per ulteriori chiarimenti si può interpellare il gruppo di volontari di Avid Varese Odv.

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